Ragusa, truffe finanziarie. Estranea IW Bank Spa

Con le sentenze n. 928 e 929 del 13/8/18 il Tribunale di Ragusa, ritenendo provato, anche a fronte di quanto espressamente riconosciuto dal Termini nel corso del giudizio, che gli investitori gli avessero affidato la completa gestione del conto corrente aperto a loro nome presso la banca on line IW Bank Spa del gruppo UBI, con successiva distrazione da parte dello stesso Termini di quanto ivi depositato, ha condannato quest’ultimo a rifondere ai risparmiatori rispettivamente le somme di € 99.950, oltre interessi, e di € 19.980, oltre interessi, mentre del tutto esente da responsabilità è risultata IW Bank da cui, a parere del Tribunale.

“I codici di sicurezza (user ID e password) venivano correttamente inviati all’indirizzo di posta elettronica comunicato dai correntisti nel contratto”, mentre “il token veniva inviato all’indirizzo di corrispondenza indicato dai correntisti nel contratto” con conseguente “responsabilità dei correntisti circa la custodia e l’utilizzo strettamente personale delle credenziali di accesso al conto e del token”.

La sentenza ha escluso qualunque responsabilità della banca per violazione della normativa antiriciclaggio “atteso che il d.lgs. 231/2007 non prevede alcun obbligo di comunicazione in favore del cliente (rispetto al quale risulta addirittura espressamente vietata ogni comunicazione relativa alla segnalazione di operazioni sospette: cfr. art. 39, d.lgs. 231/2007)”.

A ciò si aggiunge la responsabilità dei correntisti che “avrebbero certamente potuto evitare il danno subito usando l’ordinaria diligenza”, posto che la loro condotta, “consistita, di fatto, nella consegna di un’ingente somma di denaro ad un terzo – referenziato, ma pur sempre sconosciuto -, senza alcuna possibilità di verificarne direttamente l’impiego, appare talmente incauta da escludere la responsabilità non già del truffatore (in considerazione del carattere doloso della sua condotta: cfr. i falsi prospetti consegnati agli investitori di cui all’allegato n. 5 dell’atto di citazione), ma sicuramente dell’istituto di credito convenuto”.
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