Confedercontribuenti, richiedere cassa integrazione: parla il responsabile Buoncuore

Come richiedere la cassa integrazione: parla l’esperto del Dipartimento politiche del Lavoro di Confedercontribuenti, Giuseppe Buoncuore

Parliamo del decreto Cura Italia e delle novità delle tutele che sono state introdotte nel decreto. A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con la presente nota vogliamo fornire una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione deroga, riferite all’emergenza Covid.

Per alcuni istituti, tipo quelli come la cassa integrazione in deroga, non fa altro che migliorarla e alleggerire le procedure , nonchè ridurre i requisiti per l’accesso. In più aggiunge delle tutele a soggetti che non hanno questo ammortizzatore sociale e nello specifico per le piccole aziende che hanno un numero di dipendenti da 1 a 5.

Le integrazioni salariali sono ammortizzatori sociali che vanno all’integrale il reddito del lavoratore quando avviene una sospensione del lavoro o una riduzione delle ore di lavoro causato da motivo dipendente dall’azienda, ma anche in ragione di una crisi aziendale che può essere legata a motivi interni o esterni in questo caso la situazione di crisi deriva da un fattore esterno che appunto è Il coronavirus. Che ha costretto il governo a fermare le aziende. Quindi quando si chiederanno gli ammortizzatori sociali non c’è bisogno di integrare una relazione tecnica perché il motivo è risaputo.

Le agevolazioni che sono introdotte dal nuovo decreto legge Innanzitutto sono: non è dovuto il contributo addizionale cioè quando si chiede l’intervento di un ammortizzatore sociale l’azienda è tenuta a versare un contributo di accesso in questo caso non sarò dovuto; altro vantaggio per la Cig in deroga è la possibilità di evitare la consultazione sindacale per le aziende che hanno da 1 a 5 dipendenti.

I Beneficiari del Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
– per un periodo non superiore a nove settimane;
– a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi sono: datori di lavoro domestico o datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà o lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro o per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:
– le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro-
– il contributo addizionale;
– la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La domanda deve essere presentata:
– al Servizio Centro per Impiego competente nel territorio in cui ha sede legale il datore di lavoro secondo la modulistica istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel).
– all’INPS (con apposita procedura telematica SR100).
Nota bene: al Servizio Centro per Impiego va inviata anche la ricevuta di presentazione della domanda telematica all’INPS (SR100/IG 15).

La CIG in deroga è concessa con decreto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. La Regione invia all’INPS quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari e corredato dalle relative domande aziendali (mod.SR100).

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Per tutti le informazioni i nostri consulenti sono a disposizione utilizzando i nostri canali di comunicazione.

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviataci dal dottor Giuseppe Buoncuore, esperto del Dipartimento politiche del Lavoro di Confedercontribuenti

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