Sospensione mutuo prima casa anche per commercianti e artigiani

Sospensione mutuo prima casa anche per commercianti e artigiani: andiamo a vedere quali sono i requisiti ed entro quando si può farne richiesta

Sospensione mutuo prima casa, si può fare! Stop mutuo prima casa anche per gli artigiani ed i commercianti: questa la novità contenuta nel decreto Liquidità per coloro che si erano visti esclusi inizialmente la possibilità di sospendere le rate per la prima abitazione.

Commercianti e artigiani infatti erano tra le categorie in un primo momento escluse dalla possibilità di usufruire del Fondo Gasparrini, a causa della formulazione del decreto applicativo MEF dell’articolo 54 del decreto Cura Italia: le definizioni poste per “lavoratore autonomo” e “libero professionista” escludevano di fatto piccoli imprenditori, commercianti e artigiani.

Il decreto Liquidità invece estende l’agevolazione anche a queste due categorie. Non cambiano i requisiti per poter accedere alla sospensione dei mutui, che riportiamo sotto.

Sospensione mutuo prima casa: requisiti

I requisiti per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa sono gli stessi validi per le altre categorie e quindi:

  • la sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
  • la prima casa per cui si è stipulato il mutuo non deve essere destinato a un’abitazione di lusso;
  • il finanziamento deve essere stato stipulato da almeno un anno;
  • il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
  • il pagamento delle rate non può avvenire con più di 90 giorni di ritardo.

Ricordiamo che è stato eliminato il requisito ISEE e quindi non ci sono limiti di reddito per poter accedere all’agevolazione. Si può accedere al Fondo Gasparrini entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia, quindi dal 17 marzo 2020.

La sospensione delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi, ma così organizzata:

  • 6 mesi quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
  • 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.

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