Rinnovo Reddito di Cittadinanza, non è sempre possibile

Quante volte è possibile rinnovare il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza? Stando a quanto previsto dal decreto 4/2019 i beneficiari del RdC hanno la possibilità, al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio, di rinnovare lo stesso per altre 18 mensilità, purché attendano un mese dalla sospensione del sostegno.

Dunque, gli attuali beneficiari che perderanno il diritto al RdC nel mese di settembre potranno nuovamente presentare domanda il mese successivo e, nel caso in cui avessero ancora i requisiti necessari, lo percepirebbero per un periodo comunque non superiore ai 18 mesi.

Tuttavia, il RdC rinnovato potrebbe comunque essere tolto prima dello scadere delle 18 mensilità. Durante tutto il periodo di percezione del bonus, infatti, è necessario trovarsi nelle condizioni economiche e reddituali che danno diritto al beneficio, oltre a non incorrere in sanzioni.

Bisogna specificare che le regole risultano molto più severe per il secondo periodo di fruizione del RdC rispetto al primo: per esempio, scatta la decurtazione per cui non sarà possibile presentare domanda per altri 18 mesi se uno dei componenti del nucleo familiare dovesse rifiutare già la prima delle offerte congrue presentate, che potrà arrivare da qualsiasi parte del territorio nazionale ( tranne nel caso di famiglie con minorenni o disabili gravi, per le quali l’offerta di lavoro non può in ogni caso superare i 250 chilometri).

Cosa accade dopo il secondo rinnovo e quindi dopo i 36 mesi di fruizione del beneficio? Bisogna dire che non vi sono limitazioni riguardo alla possibilità di rinnovo del RdC. Nel decreto 4/2019 infatti si legge che la “sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese” deve essere rispettata prima di “ciascun rinnovo”. Dunque, sembra che la normativa preveda anche più di un rinnovo per il RdC e per questo, nel caso in cui percettori del beneficio si trovassero ancora nelle condizioni reddituali e patrimoniali descritte dalla normativa allo scadere del secondo periodo di fruizione potranno continuare a percepire il sostegno per altre 18 mensilità e così via.

La domanda per il rinnovo del beneficio potrà essere presentata ogni qual volta si soddisfano i requisiti previsti dalla normativa, purché non siano state applicate sanzioni. Infatti, qualora nel secondo periodo di fruizione non si accetti la prima delle offerte congrue presentate, non si avrà più diritto al RdC, né si potrà fare richiesta per i successivi 18 mesi.

Questo vuol dire che una volta trascorsi i 36 mesi di fruizione del sussidio, nel caso in cui il percettore si trovi ancora nella condizione di poter richiedere la misura, la politica attiva ad essa connessa avrebbe fallito. Questo, infatti, significherebbe che neanche nei 18 mesi successivi il Centro per l’Impiego è riuscito a proporre una sola offerta congrua, situazione ulteriormente aggravata se si considera che l’offerta può arrivare da ogni parte d’Italia.

Nel caso in cui il soggetto interessato, infatti, accettasse l’offerta difficilmente potrebbe trovarsi ancora nelle condizioni economiche per poter continuare a percepire il sussidio; nel caso contrario, quindi qualora l’offerta venisse rifiutata, il sostegno non sarebbe comunque più erogato con il divieto di presentare domanda prima che siano trascorse altre 18 mensilità.

In sostanza, quindi, il RdC potrà essere rinnovato anche per più di una volta, ma è difficile che questo accada, data le elevate possibilità per cui i Cpl nel frattempo si attrezzino per individuare almeno un’offerta congrua per il percettore.

Il rinnovo della Pensione di Cittadinanza, invece, è decisamente più semplice dato che non è necessario neanche attendere il mese di fruizione tra i primi 18 mesi e il secondo periodo di fruizione.

Per i percettori della Pensione di Cittadinanza, infatti, non vi sono obblighi lavorativi e proprio per questo basterà soddisfare i requisiti economici e patrimoniali per continuare a beneficiarne, senza alcuna sospensione.

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