Prisciandaro, presidente APEI: “L’educatore socio pedagogico può lavorare in ambito socio sanitario. Caos Liste speciali e laurea in L 19. Vi spiego come agire e denunciare”

Abbiamo intervistato il presidente nazionale dell’APEI, Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, dottore Alessandro Prisciandaro, affrontando diverse tematiche riguardanti principalmente la figura dell’educatore professionale socio – pedagogico. Trattando in particolare le criticità che si stanno venendo a creare negli ultimi anni.

Cos’è l’APEI? “L’APEI, Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, raccoglie i professionisti dell’educazione dei servizi pubblici e privati ed opera ai sensi della Legge 4/2013. Si occupa di attività di tutela professionale della categoria; promozione della libera professione dei pedagogisti e degli educatori; attività di approfondimento e ricerca scientifica in materia di istruzione, formazione ed educazione; tutela dei consumatori e garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali. L’APEI ad oggi ha 2.200 iscritti a livello nazionale”.

Qual è la distinzione a livello professionale tra educatore socio – sanitario ed educatore socio – pedagogico? “La distinzione tra le due figure viene chiarita con la legge Iori 205/17. Secondo tale legge l’educatore socio- sanitario è colui che dopo aver conseguito la laurea triennale abilitante SNT2 presso la facoltà di Medicina lavorerà nelle strutture sanitarie in progetti terapeutici all’interno di un’equipe medica. Invece l’educatore socio – pedagogico ha conseguito la laurea triennale in L 19 e svolgerà la sua professione all’interno di contesti sociali e socio sanitari svolgendo progetti educativi. Si tratta di curricoli formativi molto diversi con obiettivi professionali differenti. Il primo è un sanitario, il secondo no”.

L’educatore socio – pedagogico può lavorare nelle strutture socio – sanitarie? “I servizi socio – sanitari hanno lo scopo di curare il paziente a livello olistico, motivo per cui in ambito socio sanitario sono chiamate a lavorare diverse figure sanitarie e non. Dunque l’educatore socio – pedagogico può lavorare in ambito socio sanitario rispetto alle proprie competenze e limitatamente agli aspetti educativi, come previsto dalla legge 145, art. 1. Comma 517”.

Vi è una chiara preferenza da parte degli enti socio sanitari convenzionati con le varie asp e con gli enti pubblici in generale ad assumere educatori socio – sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica escludendo in tal modo gli educatori pedagogici. Cosa può dire a tal riguardo? “Gli enti sopracitati in quanto sono chiamati a prendere in carico il paziente in toto possono assumere gli educatori pedagogici. Probabilmente vi è una mancata informazione in merito all’argomento”.

Si vocifera di un’equiparazione del titolo: cosa sa dirci in merito? “Non è possibile una tale equiparazione poiché l’educatore socio – pedagogico per allinearsi all’educatore socio – sanitario non può semplicemente integrare il proprio curriculum attraverso esami aggiuntivi ma deve intraprendere il corso di laurea SNT2 ex novo”. Lo stesso dicasi dell’educatorio prof socio sanitario, che dovrebbe fare lo stesso.

Liste speciali: cosa sono, cosa servono e perché si ritrovano iscritti anche educatori pedagogici? “È stata fatta una campagna di stampa molto puntuale che però ha portato a uno stato di confusione nei servizi, in merito a chi aveva l’obbligo d’iscrizione alle Liste speciali ad esaurimento. Queste Liste nascono a seguito dell’emanazione del decreto Lorenzin e l’istituzione dell’Albo degli educatori Professionali Socio-Sanitari, una sorta di sanatoria in atto per coloro che vi lavorano non possedendone il titolo previsto, ma non riguarda gli educatori socio pedagogici, come chiarito anche da circolare del TSRM. Visto il comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si siano iscritti, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Gli educatori professionali socio pedagogici si sono iscritti alle Liste speciali per, definiamolo così, “un errore involontario” per cattiva comunicazione e per la campagna di informazione deformata e ampliata dai social. Tanti colleghi hanno inutilmente versato quote che non verranno mai restituite, per sentirsi dire che non hanno i requisiti per accedere alle liste speciali ad esaurimento. Colpa anche della poca informazione e dell’effetto trascinamento di gruppo, bastava rivolgersi all’ APEI per verificare l’effettiva esigenza di iscrizione e tra l’altro, gratuitamente”.

Considerando la pedagogia come la scienza dell’educazione permanente, è sensato distinguere la figura professionale dell’educatore in due distinti percorsi formativi? Cosicché da precludere maggiormente le possibilità lavorative. Cosa sa dirci a riguardo? “Si tratta di una scelta di alcune università, ma legge Iori certifica e specifica che l’educatore che possiede la laurea in L19 può lavorare in tutti i contesti socio educativi e socio sanitari”.

In linea con il curriculum formativo che caratterizza la figura del pedagogista, non sarebbe coerente che tale professionista avesse l’opportunità di accedere e potersi inserire all’interno delle scuole dell’infanzia al pari di coloro che si presentano laureati in Scienze della Formazione primaria? “Certo, occorrerebbe magari prevedere l’inserimento degli educatori professionali socio-pedagogici nelle scuole d’infanzia magari prevedendo qualche esame integrativo”.

A cosa è dovuta la disparità di contratti per educatori socio pedagogici che svolgono la professione fra enti pubblici, privati e cooperative? “Da un punto di vista sindacale siamo poco presenti, esistono 15 contratti differenti, molta litigiosità e scarsa partecipazione da parte dei colleghi, ne consegue che se vogliamo essere tutelati dovremmo iscriverci ai sindacati”.

Differenza fra educatore scolastico al nord e al sud. Perché avviene una retribuzione più costante al settentrione rispetto che al meridione? “Purtroppo è una situazione che non riguarda solo la nostra categoria, questa figura risente dalle varie amministrazioni che non riuscendo ad avere fondi in tempo non riescono a rendere “normale” questo servizio. Noi come associazione siamo in prima linea ma abbiamo bisogno dei soci che ci segnalino i fatti, abbiamo uno studio legale che si occupa di questo, con diffide e denunce a tutela della categoria”.

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