IL LEGALE – Diffamazione, come e quando si configura e quali sono le relative tutele

Diffamazione, come e quando si configura e quali sono le relative tutele: ecco il primo articolo della rubrica legale curata dall’avvocato Vincenzo Randazzo

Diffamazione. I rapporti concernenti la tutela della reputazione intesa come “senso della dignità personale nell’opinione degli altri, un sentimento limitato dall’idea di ciò che, la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico” (cass. N° 3247/1995), ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero nella sua configurazione sia di libera espressione personale, sia di un vero e proprio diritto di critica sono stati al centro del dibattito giurisprudenziale relativo al raggiungimento di un equilibrio, costituzionalmente lecito, tra le attività di diffusione di notizie e di informazioni riguardanti altrui soggetti mediante i mezzi di comunicazione di massa ed il diritto dei singoli alla tutela della propria onorabilità.

Tali esigenze di tutela hanno spinto il legislatore a configurare, nel nostro ordinamento, il reato di diffamazione a mezzo di strumenti di comunicazione di massa ai fini di scongiurare la diffusione di informazioni o di notizie che ledano la reputazione altrui.

Ma quando una condotta può dirsi lesiva, tale da essere qualificata come diffamatoria?
L’art. 595 del codice penale richiede la contemporanea presenza di tre requisiti oggettivi e di un requisito soggettivo ai fini della configurazione della condotta diffamatoria:
1. l’assenza del soggetto offeso intesa come assenza al momento dell’azione criminosa che consiste nell’impossibilità di percepire direttamente da parte della persona offesa l’addebito diffamatorio. Tale impossibilità di difesa determina una maggiore gravità della condotta lesiva rispetto all’ingiuria;
2. offesa dell’altrui reputazione intesa come possibilità che l’uso delle parole o gli atti offensivi possano provocare una effettiva lesione dell’altrui reputazione (comprese anche le insinuazioni);
3. comunicazione con più persone infatti il soggetto agente deve rendere partecipi due o più persone dell’addebito diffamatorio che siano in grado di percepire l’offesa.

Il requisito soggettivo è il Dolo da intendersi come generico e si considera sussistente ogni qualvolta il colpevole abbia voluto l’azione ed al tempo stesso si sia reso conto della lesione che ha cagionato o potuto cagionare all’altrui reputazione. L’attuale era della globalizzazione e della digitalizzazione ha evoluto profondamente la coscienza sociale, attraverso la diffusione di nuovi mezzi di comunicazione di massa (siti web, blog, social network) ed ha aperto nuovi orizzonti tematici finalizzati a trovare un equilibrio tra le nuove possibilità di accesso alle informazioni da una parte e, dall’altra, la crescente e diffusa esigenza di protezione di quei diritti del singolo, a tutela dell’interesse a non vedere leso il proprio onore o la propria reputazione a seguito di condotte potenzialmente lesive.

L’aumento delle comunicazioni digitali e l’accesso ai nuovi strumenti anche da parte di soggetti non necessariamente dotati di qualifiche ha inciso sulla diffusione del fenomeno della condotta diffamatoria a mezzo internet, ricompresa e punita nel terzo comma dell’art 595 c.p. Mediante la formula aperta: “offesa recata col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, che ha consentito di configurare tale fattispecie come forma aggravata di diffamazione consumata, la cui condotta tipica va analizzata tenendo presente che il comportamento lesivo deve essere idoneo a ledere il bene della reputazione o dell’onore.

L’utilizzo, sempre crescente, dei c.d. Social network (Facebook, Instagram, etc) come mezzi di comunicazione per eccellenza di quest’era digitale ha posto in giurisprudenza un profondo dibattito riguardante la configurabilità di tale comportamento come diffamazione suscettibile di rientrare nell’alveo di quelle condotte penalmente rilevanti ex art. 595 c.p. ma la sentenza n° 12761/2014 della Corte di Cassazione ha risolto i dubbi giurisprudenziali riconducendo tali ipotesi nell’alveo della disciplina aggravata dell’art. 595 comma 3 del codice penale in quanto “la pubblicazione di una condotta diffamatoria su un profilo Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, anche per le notizie riservate agli amici, ad una cerchia ampia di soggetti”.

Tale configurazione operata dalla corte di cassazione ci consente di considerare la diffamazione in esame come un “crimine tradizionale in chiave tecnologica” che raggiunge i propri scopi mediante strumenti informatici o telematici.
Relativamente alla diffamazione a mezzo internet, il reato è perseguibile a querela di parte è possibile per il soggetto danneggiato richiedere la rettifica, sul sito che ha diffuso la notizia, in aggiunta al risarcimento del danno. Nei casi più gravi è possibile ottenere anche il sequestro della pagina web che ha diffuso la notizia diffamatoria con l’unico limite del previo ottenimento di una sentenza passata in giudicato.

Rubrica legale a cura dell’avvocato Vincenzo Randazzo

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