Ecobonus 110%, ecco i requisiti e gli interventi ammessi

Ecobonus 110%: quali sono state le novità durante il processo di conversione in legge? Il DL Rilancio ha già ottenuto la fiducia alla Camera. Adesso manca solamente l’approvazione definitiva del Senato. La scadenza per la conversione in legge è fissata per il 18 luglio 2020.

Dato il tempo piuttosto limitato, molto probabilmente il Senato non riuscirà ad apportare ulteriori modifiche al testo. Dunque, questa versione dell’ecobonus 110% con nuovi limiti di spesa e una platea più ampia di possibili beneficiari potrebbe essere quella definitiva.

Oltretutto, se si possiedono determinati requisiti, il bonus può essere utilizzato anche per la demolizione e la costruzione.

Gli emendamenti integrativi apportati all’ecobonus 110% sono molti e grazie al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito il bonus consentirà di effettuare lavori in casa praticamente a costo zero.

Il bonus è entrato in vigore già dal 1° luglio, ma mancano le istruzioni operative: Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ( con annesse le norme sullo sconto in fattura e la cessione del credito) e il decreto attuativo del MEF. Entrambi i documenti devono essere emanati entro 30 giorni dall’entrara in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

L’inizio effettivo dell’ecobonus 110% è dunque previsto per fine di agosto/ inizio di settembre.

Il DL Rilancio presenta novità anche per il settore edilizio. Infatti, i lavori in casa, grazie alla proposta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fraccaro, potrebbero essere realizzati in maniera del tutto gratuita.

In arrivo un super eco bonus e sismabonus valido per i lavori svolti tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2021.

Tuttavia, ci sono delle limitazioni: il bonus viene erogato solo se l’intervento edilizio garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, miglioramento che deve essere dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Nel caso in cui non fosse possibile, è sufficiente garantire un miglioramento di una classa energetica (la più alta possibile), che va dimostrato sempre tramite l’Ape.

Gli interventi edilizi volti all’adeguamento antisismico danno diritto ad un detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. Oltretutto, il sisma bonus potrà essere richiesto, grazie alle ultime modifiche apportate, anche nelle zone 1, 2 e 3.

Tra gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%  c’è anche il cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali utilizzati dovranno rispettare i criteri ambientali minimi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (11 ottobre 2017).

Per quanto riguarda il cappotto termico, il limite massimo della spesa ammonta a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari è prevista, invece, una spesa massima di 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per quanto concerne gli edifici composti da più di otto unità immobiliari sarà previsto un limite massimo di 30mila euro.

Il credito d’imposta del 110% prevede anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

I limiti di spesa in questo caso ammontano a 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari e a 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari e viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il bonus comprende anche gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché funzionalmente indipendenti e conuno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il limite massimo della spesa in questo caso è pari a 30mila euro, anche per le spese di smaltimento e bonficia dell’impianto sostituito.

Questi interventi vengono detti “trainanti”, poiché solo uno di questi è sufficiente a portare al 110% lo sgravio in cui possono essere inseriti altri interventi come il montaggio di pannelli solari, il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari, tutti gli interventi inseriti nel vecchio eco bonus e la realizzazione di colonnine per ricaricare le batterie della automobili elettriche.

Come funziona il superbonus? Praticamente le famiglie o i condomini potrebbero cedere il credito di imposta alle imprese che effettuano i lavori, ad assicurazioni o alle banche, cosa che adesso viene concessa solo agli incapienti.

“Saranno loro questi soggetti (banche, imprese o le imprese che hanno fatto i lavori, ndr) ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti.” Così ha parlato Fraccaro.

Come abbiamo visto, la possibiltà di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. L’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio amplia la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione:

La possibilità di effettuare lavori in casa gratuitamente dipende dalla tipologia di intervento effettuato.L’emendamento con approvazione da parte della Commissione Bilancio indica come beneficiari dell’agevolazione condomini; persone fisiche, tranne nel caso di esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti aventi uguali finalità sociali dei suddetti Istituti; Istituiti nella forma di società che posseggono i requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi eseguiti su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse, posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori sui soli immobili o porzioni di immobili adibiti a spogliatoi e i condomini.

Inizialmente il super bonus del 110% prevedeva solamente le abitazioni principali con la conseguente esclusione delle seconde case. Grazie alle modifiche apportate nel processo di conversione in legge ( ancora provvisoria fino alla fiducia della Camera e all’approvazione definitiva del Senato) l’agevolazione potrà essere applicata anche sulle seconde case.

“Per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.” Così si legge nell’emendamento approvato dalla Camera.

Sono escluse, invece, le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Per ottenere il bonus bisognerà però armarsi di pazienza e superare lo scoglio della burocrazia. L’iter è abbastanza articolato, dato che prevede non solo quello legislativo ( al quale potrebbero essere apportate modifiche), ma anche quello operativo.

Per quanto riguarda i lavori sulle parti comuni serve l’approvazione del condominio. Poi bisognerà avviare le procedure dell’Agenzia delle Entrate per la richiesta del visto di conformità, che dovrà essere rilasciato da commercialisti e CAF per poter richiedere il bonus e la cessione del credito.

Bisogna, inoltre, presentare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), rilasciato da un  tecnico abilitato con lo scopo di certificare che l’intervento porterebbe a un miglioramento di due classi energetiche o, nel caso in cui non fosse possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta. Il “salto” energetico deve essere certificato due volte: prima e dopo i lavori e solamente da professionisti con l’abilitazione e iscritti all’albo.

Sarà poi necessario comunicare i dati relativi agli interventi, esclusivamente per via telematica per quanto stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,con il quale verranno delineate le modalità attuative. Bisognerà, inoltre, fare la comunicazione ENEA.

I requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione devono essere attestati da tecnici abilitati tramite un’asseverazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

La congruità delle spese viene stabilita con riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. L’asseverazione dovrà essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.

Per gli interventi trainanti e non i requisiti minimi per accedere all’agevolazione riguardano il miglioramento della classe energetica.

Nel rispetto di tali requisiti, che dovranno essere verificati tramite le precedentemente citate certificazioni, l’agevolazione comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. Si veda l’articolo 3, comma 1, lettera d del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n.380 sugli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi tramite un insieme sistematico di opere, le quali

Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni degli elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia vengono compresi anche le opere di demolizione e successiva fedele ricostruzione di un edificio di uguale sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali. L’unica differenza potrà consistere nelle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Il Governo ha anche previsto sanzioni per chi rilascia attestazioni false. L’ecobonus 110% potrà, infatti, essere richiesto solo dopo aver ricevuto il visto di conformità da parte del commercialista e del CAF. Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una multa che va dai 2mila ai 15mila euro. La sanzione è da intendersi per ogni documento falso rilasciato. Ovviamente, scoperta la truffa, i benefici del bonus decadranno immediatamente. Le procedure di verifica saranno affidate al Ministero dello Sviluppo Economico.

In caso di mancata integrazione, o parziale, dei requisiti necessari per beneficiare del bonus, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero della somma corrispondente alla detrazione non spettante. Oltretutto, l’importo che il fraudolento dovrà rendere sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, nonostante la possibilità di effettuare dei lavori edilizia in maniera gratuita, il bonus presenterebbe anche degli svantaggi. Infatti, il procedimento per cui potrà essere possibile effettuare i lavori cedendo il credito alle imprese o alle banche potrebbe arrestare gli interventi già in atto o quelli in programma a breve.

Il bonus potrebbe essere richiesto per gli interventi messi in atto a partire dal 1° luglio. Rimane quindi l’ipotesi che i cantieri possano restare bloccati anche dopo tale data, dato che il provvedimento delle Entrate e il decreto del MEF sono attesi entro il 18 agosto.

Le banche saranno obbligate ad accettare il credito? Come verranno gestiti i rapporti tra le imprese? Si tratta infatti, di relazioni tra privati, e non è certo che le imprese (o le banche) accettino il credito. Dunque non resta che attendere i decreti attuativi per avere maggiori informazioni.

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