Coronavirus, Caltagirone: nuova ordinanza sindaco Ioppolo

Coronavirus, Caltagirone: nuova ordinanza del sindaco Gino Ioppolo. Le disposizioni saranno efficaci sino al 3 aprile 2020

Un’altra ordinanza fondata sulle diverse disposizioni nazionali e regionali susseguitesi nelle ultime settimane e che ha ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza – Coronavirus – Efficacia di tutte le precedenti ordinanze sino al 3 aprile”, è stata firmata dal sindaco Gino Ioppolo.

Con essa si adottano le seguenti, ulteriori misure”:
1) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente, e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
2) E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
3) Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate a distanza o con il lavoro agile;
4) Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera E, previa comunicazione al prefetto. Quest’ultimo può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
5) Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati da remoto nei limiti attualmente permessi;
6) E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
7) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo (previa comunicazione al prefetto), dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
8) Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del prefetto.

L’ordinanza dispone ancora che: «Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese le cui attività’ sono sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, e della presente ordinanza, devono avere completato le attività’ necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza».

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del comune di Caltagirone

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