Caos Cassa Integrazione, cambia di nuovo: comunicazione INPS

Cassa integrazione: il messaggio INPS del 21 luglio modifica nuovamente i termini per quella in deroga per le aziende plurilocalizzate, smentendo il contenuto del messaggio del 17 luglio. Il suddetto messaggio fornisce anche istruzioni sulle scadenze di CIGO, assegno ordinario, CISOA E CIGD.

Novità sulla cassa integrazione: INPS cambia di nuovo e dà nuove scadenze per quella in deroga per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate, lavoratori sportivi e le Regioni che aspettano nuove risorse.

Su precise indicazioni del ministero del Lavoro, sul regime decadenziale per la trasmissione delle domande di cassa integrazione, introdotte dal decreto n.52/2020 e inserite nella legge di conversione del decreto Rilancio n.77 del 17 luglio di quest’anno,  INPS fornisce nel messaggio del 21 luglio chiarimenti riguardo a CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA.

Vi sono dei nuovi termini per presentare la domanda per le ulteriori 5 settimane di cassa integrazione in deroga per le aziende con sede in 5 o più Regioni o Province autonome tramite una procedura che verrà comunicata dall’INPS domani, venerdì 24 luglio.

La comunicazione arriva tramite il messaggio n.2856 del 17 luglio, ma i nuovi termini vengono subito modificati. Tramite il messaggio del 21 luglio, infatti, l’Istituto comunica nuove scadenze, riaffermando la confusione generale  della cassa integrazione.

Per la cassa integrazione nelle sue varie tipologie, INPS dà delle informazioni riguardo alle scadenze per la trasmissione della domanda.

L’Istituto, tramite il messaggio del 21 luglio, riprende i termini introdotti dal decreto n.52/2020 e decreto Rilancio convertito, secondo il quale le domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, CISOA e CIG in deroga devono essere inoltrate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione della norma, il termine ultimo è stato fissato per il 17 luglio 2020, mentre per i periodi di cassa integrazione tra il 23 febbraio e il 30 aprile il termine è stato quello del 15 luglio.

Contemporaneamente tramite successive circolari (numero 84 e 86) e il messaggio 2489 INPS ha dato ulteriori termini e indicazioni in merito.

Con il messaggio del 21 luglio INPS fa delle precisazioni di carattere operativo in merito al regime decadenziale suddetto su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

INPS precisa che il termine decadenziale di cui abbiamo già parlato, quindi entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativava “non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.”

Per limpidità nei confronti degli utenti che si ritroveranno a leggere direttamente il messaggio INPS, bisogna precisare che l’Istituto commette un errore parlando di articolo 1 comma 1 del decreto legge n.52/2020, poiché il riferimento dovrebbe essere al comma 2.

L’Istituto poi specifica che se la domanda di cassa integrazione riguarda due mesi ed ha quindi durata plurimensile, il regime decadenziale (entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) riguarderà solo ed esclusivamente il periodo per cui il termine di invio della richiesta risulti scaduto. Per chiarire meglio la situazione, INPS fa un esempio: “Per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto(ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato decreto-legge n.52/2020”

L’Istituto dà in seguito delle indicazioni operative alle strutture territoriali competenti, precisando che è in corso l’implementazione delle nuove funzionalità informatiche e il loro rilascio  verrà comunicato tramite apposito messaggio.

L’INPS sottolinea anche che le strutture territoriali, ai fini della gestione del regime decadenziale, in fase di prima applicazione, rifiuteranno per decadenza la domanda.

Le Aziende potranno fare domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

“In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le aziende, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale”. Così scrive INPS.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate la cassa integrazione cambia ulteriormente con le nuove scadenze fornite dall’Istituto stesso tramite il messaggio 2901 del 21 luglio 2020. D’altronde il messaggio con i nuovi termini era stato pubblicato soltanto qualche giorno prima (17 luglio).

Il riferimento riguarda le ulteriori settimane di cassa integrazione in deroga per cui le aziende plurilocate devono presentare domanda direttamente a INPS dopo le prime nove (13 o 22 per zone gialle o rosse).

Nel nuovo messaggio, prima ancora di affrontare l’argomento della cassa integrazione per aziende plurilocalizzate e sportivi, INPS parla in generale della cassa integrazione in deroga che deve essere richiesta direttamente all’Istituto dopo le prime nove settimane.

Ponendo l’attenzione sulla semplificazione della procedura di presentazione della domanda introdotta con il dl Rilancio che prevede una richiesta diretta all’INPS senza passare prima dalle Regioni, l’Istituto informa che è in corso di registrazione il decreto ministeriale di reparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno interrotto la decretazione concessoria a causa del raggiungimento del limite specifico di spesa a loro assegnato.

Quindi, per tutte le richieste di cassa integrazione in deroga che fanno riferimento alle 5 settimane che le aziende devono richiedere direttamente a INPS per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio la scadenza non è quella del 17 luglio, ma il termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto.

Dunque le aziende avranno tempo fino a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale per la ripartizione delle risorse per presentare domanda di cassa integrazione in deroga per periodi precedenti al 31 maggio 2020.

Per quanto riguarda le domande di cassa integrazione di sportivi e azienda plurilocalizzate, INPS informa, invece, che le procedure informatiche, per la richiesta diretta all’Istituto, sono in fase di rilascio. In riferimento al messaggio del 17 luglio, la data per le plurilocalizzate dovrebbe essere  domani, venerdì 24 luglio.

INPS, infatti, aveva cominciato, tramite il messaggio n.2586 del 17 luglio, che le domande di cassa integrazione in deroga per le plurilocalizzate potevano essere inoltrate entro 15 giorni dal rilascio dell’applicativo e, quindi, entro l’8 agosto.

Il nuovo messaggio del 21 luglio inForma, però, che su avviso conforme ministeriale, la nuova scadenza è prevista a 30 giorni dal rilascio dei nuovi applicativi informatici. Dunque con comunicazioni frammentati in diversi messaggi INPS, pareri ministeriali e decreti non si fa che accrescere il caos riguardo alle scadenze per la cassa integrazione.

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