Bonus Facciate 2020, detrazioni del 90%: ecco come

Bonus Facciate 2020. È stata inserita nella Legge di Bilancio una nuova detrazione del 90% in rate per la durata di 10 anni per chi ha intenzione di effettuare lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni.

Hanno diritto a questa agevolazione tutti coloro che possiedono qualsiasi titolo sull’immobile oggetto degli interventi di rifacimento. Si parla quindi di proprietari, nudi proprietari, titolari di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione e superficie), detentori di locazione o comodato in base al contratto (solo se i lavori sono stati eseguiti con il consenso del proprietario), familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e conviventi di fatto.

Queste condizioni, affinché venga soddisfatto il requisito, devono essere in atto al momento dell’inizio dei lavori o al momento del pagamento, qualora la spesa sia stata sostenuta prima di tale data (ad esempio nel caso degli acconti).

Possono godere del beneficio fiscale gli interventi di restauro della facciata esterna visibile dell’edificio e tra questi la pulitura, l’intelaiatura e la tinteggiatura della facciata stessa; pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (ad esempio marmi e decorazioni); il rifacimento di ringhiere; interventi che riguardano l’intonaco per oltre il 10% della superficie e grondaie.

L’Agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire le parti dell’edificio sulle quali si può beneficiare del bonus facciate. Gli interventi che permettono di beneficiare del bonus sono quelli realizzati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, su ornamenti o fregi.

Sono esclusi, dunque, tutti i lavori sulle strutture opache orizzontali o inclinate degli edifici (coperture, pavimenti verso locali riscaldati o verso l’esterno, infissi, vetrate, grate, portoni e cancelli).

Contrariamente agli interventi che possono usufruire della detrazione per ristrutturazione edilizia, quelli che possono beneficiare del bonus facciate comprendono anche gli interventi di manutenzione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in particolar modo l’interpretazione della norma per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle terrazze. Se l’Istante sostiene che il balcone possa essere equiparato al terrazzo a livello, l’Agenzia afferma che la destinazione del terrazzo
è quella di coprire le superfici esposte dell’edificio sottostante e del quale costituisce parte integrante. Questo elemento va aggiunto, dunque, a quelli che riguardano le pareti orizzontali dell’edificio e non si potrà beneficiare del bonus facciate per interventi ad esso legati.

Bisogna chiarire che per beneficiare del bonus fiscale è necessario che gli immobili sui quali vengono realizzati i lavori si trovino nelle zone indicate come zone A o B o in zone ad esse assimilabili.

La zona A comprende le porzioni di territorio con agglomerati urbani che possiedono carattere storico, artistico o di singolare pregio ambientale o da parti di essi, comprese le aree circostanti, che sono da considerarsi parti integranti degli agglomerati stessi.

La zona B comprende le porzioni di territorio, diverse dalle zone A, totalmente o parzialmente edificate. Sono parzialmente edificate le zone la cui superficie coperta degli edifici già esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e con una densità territoriale non inferiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi tutti gli interventi nelle zone C, D, E ed F.

Esattamente come già avviene per le detrazioni che riguardano la ristrutturazione e il risparmio energetico, è necessario, affinché si possa godere di tale beneficio fiscale, possedere un’idonea ricevuta o una fattura, i bonifici dedicati, le abilitazioni amministrative richieste dal Comune o, nel caso in cui si tratti di interventi di edilizia libera, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la data d’inizio dei lavori. Inoltre, bisogna avere la certificazione ENEA (se si parla di interventi di risparmio energetico ENEA Ecobonus e ENEA Bonus Casa, nel caso in cui si tratti di interventi di ristrutturazione).

A questi documenti si aggiungeranno in seguito l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’APE (attestato di prestazione energetica).

L’approvazione del Decreto Rilancio ha introdotto una novità: per le spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e per le quali è possibile usufruire del bonus facciate, è stata aggiunta la possibilità di beneficiare di uno sconto sul corrispettivo fino ad un importo massimo pari al totale, anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori.

Il fornitore in questione potrà poi usufruire del credito d’imposta e cederlo a sua volta ad altri soggetti. Inoltre vi è la possibilità di trasformazione dell’importo in credito d’imposta, con possibile cessione a terzi soggetti.

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