Bonus 1.000 euro per tutti coloro che rientrano in articolo 9 Decreto Ristori

Arrivano buone notizie da Decreto Ristori quater: viene riconosciuto un bonus pari a 1.000 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del decreto 28 ottobre 2020 n. 137.

L’articolo 9 del decreto Ristori quater stabilisce che il bonus 1.000 euro una tantum spetta:

– ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
– ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Inoltre il decreto Ristori quater stabilisce che il bonus 1.000 euro è riconosciuto ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Va anche precisato che i lavoratori appartenenti a queste quattro categorie per ottenere il bonus 1.000 euro all’entrata in vigore del decreto Ristori quater non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

– titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
– titolari di pensione.

Il bonus 1.000 euro, riconosciuto una tantum, spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Ristori quater di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Non solo, spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.

Infine, viene erogato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

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