Bonus 1.000 euro, ecco chi rimane escluso e chi no

Decreto Rilancio, bonus 1.000 euro: ecco chi è escluso stando a quanto stabilito dal testo in vigore convertito nella legge n.77/2020. Il Decreto Rilancio prevede il bonus 1.000 euro, ma qualcuno resta escluso dalla somma prevista per maggio e rivolta ad alcune categorie di lavoratori. Il decreto è stato convertito, con qualche modifica, nella legge n.77/2020.

Il decreto Rilancio è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è, quindi, in vigore. Nonostante le varie modifiche, il bonus 600 euro o 1.000 euro è stato sempre e comunque una costante nel susseguirsi delle bozze del decreto.

Il bonus 600 euro è per il mese di aprile per coloro che lo hanno percepito a marzo. Per chi, invece, ha subito una riduzione del fatturato il bonus è per maggio e ammonta a 1.000 euro.

Ad ogni modo alcuni lavoratori restano esclusi dal bonus 1.000 euro, come i lavoratori dello spettacolo e gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago ad esempio, laddove sono inserite, invece, nuove categorie di lavoratori rispetto al Cura Italia che percepiscono delle indennità.

Il decreto Rilancio contiene il bonus 1.000 euro. Per i professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, i Co.co.co., i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali del Cura Italia è prevista con il decreto Rilancio una somma di 600 euro per il mese di aprile, che diventa da 1.000 per il mese di maggio.

Le principali lavoratori esclusi dal bonus di 1.000 euro sono gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago ( artigiani e commercianti ad esempio), per i quali non è previsto alcun bonus a maggio. Esclusi dal beneficio restano anche i lavoratori dello spettacolo, per i quali invece il bonus 600 euro resta anche per il mese di maggio. Inoltre, nella fase di conversione del decreto sono stati aggiunti anche i lavoratori dello spettacolo intermittenti.

All’articolo 84, comma 4 del decreto – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – si legge: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”

Mentre al comma 10: “Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.”

Ci si riferisce quindi all’articolo 38 del decreto Cura Italia e i requisiti per i lavoratori dello spettacolo, che non riceveranno un aumento del bonus nel mese di maggio e che, quindi, restano esclusi, sono: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, un reddito inferiore a 50.000 euro e il non essere titolari di pensione.

Tra gli esclusi dal bonus 1.000 euro restano esclusi non solo i lavoratori dello spettacolo, ma anche gli operai agricoli e i braccianti, per i quali la somma del bonus si abbassa a 500 euro. Esclusi anche i professionisti iscritti agli ordini.

Nonostante i lavoratori dello spettacolo non abbiano diritto al bonus 1.000 euro, il decreto Rilancio prevede nuovi requisiti per accedere a quello che potremmo chiamare “bonus lavoratori dello spettacolo”, ai quali è destinata un’indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Infatti, nel secondo periodo del comma 10 dell’articolo 84 citato precedentemente si legge che possono accedere al bonus anche i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo, purché abbiano 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito inferiore ai 35.000 euro.

Niente bonus di 1.000 euro, ma aumenta la platea. La stessa si allarga con un’aggiunta al comma 10 in fase di conversione al decreto Rilancio ora legge che recita:

Niente bonus di 1.000 euro, ma aumenta la platea dei beneficiari, che si estende tramite un’aggiunta al comma 10 in fase di conversione al decreto Rilancio, ora legge, che afferma: “Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera”.

Il decreto stabilisce anche per il bonus lavoratori dello spettacolo che non ne hanno diritto: “I lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Inoltre anche i lavoratori dello spettacolo percettori del Reddito di Cittadinanza, fino alla cifra di 600 o anche di 1000 euro, hanno diritto al beneficio.

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