ANEP, Educatori Professionali: “Facciamo chiarezza su tutto compresa la Legge Lorenzin ove trova collocazione anche l’Albo degli Educatori Professionali”

L’ANEP, Associazione Nazionale degli Educatori Professionali, nasce nel 1992 e fino ad Ottobre 2019 è stata Associazione Maggiormente Rappresentativa degli Educatori Professionali presso il Ministero della Salute (ultimo Decreto direttoriale del 28/07/2014). Nell’anno 2020 è entrato in vigore il nuovo Statuto di ANEP e gli organi direttivi hanno presentato istanza di riconoscimento come Associazione Tecnico Scientifica. ANEP è l’Associazione che ha contribuito fattivamente e storicamente al riconoscimento ministeriale del profilo dell’Educatore Professionale come descritto dal DM 520/98. Ed è proprio da qui che vorremmo iniziare. Infatti l’Educatore Professionale, come definito all’Art.1 “… è l’operatore  sociale  e  sanitario   che,  in  possesso  del  diploma universitario  abilitante,  attua   specifici  progetti  educativi  e riabilitativi, nell’ambito  di un  progetto terapeutico  elaborato da un’equipe multidisciplinare,  volti a uno sviluppo  equilibrato della personalita’ con  obiettivi educativo/relazionali  in un  contesto di partecipazione  e recupero  alla  vita quotidiana;  cura il  positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta’.” ed in merito alle proprie competenze trova collocazione lavorativa in tutti gli ambiti di lavoro sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale (anziani, disabilità, minori a rischio, adulti in difficoltà, dipendenze, psichiatria, penitenziario, …), anche nella Scuola per garantire il diritto allo studio delle persone disabili, nel rispetto del proprio Codice Deontologico e del proprio Core Competence.

            La legge 3/2018  (conosciuta come Legge Lorenzin) ha istituito il maxi Ordine dei TSRM e PSTRP (acronimo per indicare Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione), ove trova collocazione anche l’Albo degli Educatori Professionali. La diretta conseguenza dell’entrata in vigore della suddetta legge è l’OBBLIGO di iscriversi all’Albo Professionale  per poter esercitare la professione con le funzioni descritte nel DM 520/98, ciò a garanzia dei cittadini stessi e delle Aziende ed Enti che assumono.

            Al contempo con i commi 537 e 538, dell’art. 1, della legge 145/2018 il legislatore istituiva gli “Elenchi Speciali ad esaurimento” per tutti quei professionisti, che lavoravano ormai da anni all’interno dei servizi rivolti a persone in condizione di fragilità in ambito pubblico o privato con rapporto di lavoro subordinato o anche libero professionale, non in possesso dello specifico titolo abilitante e pertanto senza il requisito necessario per iscriversi agli Albi Professionali. E proprio con l’entrata in vigore del DM 09/08/2019, migliaia di colleghi, in possesso del titolo di laurea in Scienze dell’Educazione L19 o Scienze della Formazione L18 o altro titolo, hanno chiesto, entro il 30/06/2020, di poter regolarizzare la loro posizione continuando a lavorare ed esercitando la professione di riferimento, senza incappare nell’eventuale esercizio abusivo della profesisone (art. 348 c.p., art. 2 legge n. 43/2006). La legge 3/2018 ha riformato il sistema ordinistico italiano a tutela dei cittadini, delle singole professioni sanitarie e di conseguenza dei professionisti.

            Per quanto riguarda gli aspetti pratici che interessano il mondo del lavoro e rispondendo a molti quesiti che riguardano il lavoro educativo in ambito sanitario, socio sanitario e socio assistenziale,  individuiamo meglio a quali professionisti ci stiamo rivolgendo partendo, nelle more di un iter tecnico burocratico normativo che rende applicabile una legge dopo l’emanazione di specifici decreti ministeriali,  dalle qualifiche individuate nei commi dal 594 al 598 della  Legge 205/2017:

  • Educatore Professionale Socio Pedagogico: la qualifica si acquisisce ai sensi del comma 594, con Laurea L19 o, in via transitoria, ai sensi del successivo comma 597 che prevedeva un corso formativo di 60 CFU da intraprendere entro tre anni dal 01/01/2018, data di entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 598 “coloro che, alla data di entrata  in  vigore  della presente  legge,  sono  titolari  di  contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato negli ambiti professionali  di  cui  al  comma  594,  a condizione  che,  alla  medesima  data,  abbiano  eta’  superiore   a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio”.  Proprio nel comma 594 si cita il DL 13/2013, nel quale all’art.2 si fa riferimento agli apprendimenti formali e non formali; si cita inoltre la legge 4/2013, che prevede che le professioni di  educatore professionale socio-pedagogico e  pedagogista siano comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. La stessa legge all’art.1 comma 2 cita: “… la professione è esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ titiche o riservate per legge a soggetti iscritti in  albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative”.  Pertanto la Legge 4/2013 e smi esclude per tali professionisti la possibilità di svogere attività tipiche o riservate  alle professioni sanitarie o ad altre professioni iscritte ad albi professionali.
  • Educatore Professionale Socio Sanitario: come specificato nel comma 596, la qualifica si acquisice con il corso di laurea della classe L/SNT2 (Professioni sanitarie  della riabilitazione), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al DM n. 520/98 ovvero con titolo equipollente ai sensi del DM 27/07/2000 e ss.mm.ii. o del titolo equivalente ai sensi dell’ 4, Comma 2 L. 42/99 e del D.P.C.M. 26 Luglio 2011.

           

            La legge 145/2018, al comma 517 ha integrato nella definizione il comma 594 della Legge 205/17 affermando che l’Educatore Professionale Socio Pedagogico ed il Pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio sanitari e della salute, circoscrivendo senza alcun fraintendimento il lavoro  limitatamente agli aspetti socio-educativi.

 

La professione di Educatore professionale socio-sanitario soggiace, pertanto, a plurimi e ben individuati obblighi, tra i quali:

  • necessità del conseguimento del titolo abilitante ovvero del vaglio istituzionale volto al riconoscimento delle competenze specifiche di esercizio;
  • iscrizione obbligatoria all’Albo professionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n.3/2018 e conseguente rispetto del Codice deontologico specificatamente previsto;
  • attivazione di una polizza per responsabilità civile professionale come prescritta dall’art. 10 della Legge n.24/2017;
  • adempimento alla formazione continua tramite il modello ECM.

      Gli obblighi appena citati sono da riferirsi all’esercizio della professione e quindi indipendenti dall’ambito nel quale lo stesso viene svolto.

Rispetto alle funzioni lavorative, l’aspetto sanitario e riabilitativo, lungi dall’essere confondibile con l’aspetto socio-educativo riferito agli apprendimenti, rappresenta il fulcro prioritario dell’intervento dell’Operatore sanitario in relazione a persone molto fragili e vulnerabili.

Corre l’obbligo specificare per chiarezza nei confronti di chi legge e per non alimentare false aspettative, che a tutt’oggi  l’Educatore Socio-pedagogico non è figura incardinata e sovvenzionata dal Servizio Sanitario pubblico Italiano.

Pertanto ribadiamo che l’esercizio della professione, così come definita nel DM 520/98, obbliga il professionista all’iscrizione all’Albo Professionale.

Teniamo quindi a sottolineare la manifesta infondatezza di quanti vorrebbero introdurre una illogica commistione/equiparazione tra gli Educatori Professionali provvisti di titolo abilitante all’esercizio dell’attività socio-sanitaria di cui al DM 520/1998 e gli Educatori Professionali socio-pedagogici/Pedagogisti.

L’Istituzione Ordinistica è chiamata a vigilare affinché, con criteri e metodi verificabili, le sole persone provviste dei titoli abilitanti e delle competenze richieste dal DM 520/1998 esercitino in via esclusiva e riservata l’attività professionale nei servizi sanitari, socio-sanitari, socio assistenziali e della Salute.

Altro argomento invece è la soluzione formativa a binario unico per l’educatore professionale, che costituisce la base per avere un unico professionista, con formazione poi specialistica; ANEP si è sempre spesa per promuovere tale percorso, trovando resistenze e pensieri distinti nelle Istituzioni e negli Enti.

Rimane la necessità di individuare un unico percorso formativo e un sistema per far acquisire l’abilitazione professionale a chi tuttora si trova carente dei requisiti di legge previsti.

Lo stesso DM 520/98 all’art.3 stabilisce che “La formazione  dell’educatore professionale  avviene presso  le strutture sanitarie  del Servizio sanitario nazionale  e le strutture di  assistenza sociosanitaria  degli  enti  pubblici individuate  nei protocolli d’intesa fra  le regioni e le  università. Le universita’ provvedono  alla  formazione attraverso  la  facolta’  di medicina  e chirurgia in collegamento con le facolta’ di psicologia, sociologia e scienza dell’educazione”.

Come definito nella chiusa del Decreto: “E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”, continuiamo a chiederci le motivazioni per cui ancora oggi l’art.3 del DM 520/98 sia disatteso  dalla Politica e dalle Università.

 

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